Art. 6.
(Modifica all'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di contributo per la retribuzione dei collaboratori parlamentari).

      1. All'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare del contributo spettante ai membri del Parlamento per provvedere alla retribuzione dei loro collaboratori, prevedendo altresì forme di incentivazione in favore degli enti o associazioni con personalità giuridica, senza fine di lucro, e delle società cooperative a mutualità prevalente, costituiti dai parlamentari medesimi per la gestione del rapporto di lavoro con i loro collaboratori, nelle forme previste dalla legge».